Proposte di Legge IDV

Proposta di legge

d’iniziativa del deputato

Domenico Scilipoti

Delega al Governo per nuove norme in materia di utilizzo e commercializzazione di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinate all’alimentazione umana.
———————————-

Onorevoli Colleghi!
I consumatori chiedono ormai da anni chiarezza ed informazione, in particolare nella materia alimentare, assai delicata e strettamente correlata alla salute umana.
Essi vogliono poter scegliere liberamente e consapevolmente i prodotti che finiscono quotidianamente sulle loro tavole.
Invero, le cattive pratiche produttive e commerciali, complici un’inadeguata legislazione e controlli assai carenti, se non addirittura inesistenti, non mettono il cittadino nelle condizioni di poter esercitare liberamente le proprie scelte e difendere così il proprio, fondamentale, diritto alla salute.
Particolare allarme desta, poi, l’utilizzo, ormai massiccio, di sostanze chimiche quali additivi per cibi e bevande destinate all’alimentazione umana.
Nonostante la loro inutilità per l’alimentazione umana, nonché, per alcuni di essi, la certa e/o presunta cancerogenicità, l’impiego di tali additivi è ammesso e regolato dalla normativa comunitaria (Direttiva del Consiglio 89/107/CEE), secondo cui, “qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere che diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente”.
L’utilizzo di alcuni additivi, siano essi coloranti, addensanti, conservanti, esaltatori di sapidità, etc, non scevro da rischi per la salute umana (neoplasie, malattie dell’apparato respiratorio, etc) , è quindi giustificato, per lo più, da mere finalità commerciali.
Molte ricerche scientifiche, hanno però evidenziato, già da tempo, la pericolosità per la salute umana data dall’impiego di taluni additivi.
Una recente ricerca dell’università di Southampton (Inghilterra), pubblicata sulla prestigiosa rivista medico – scientifica, Lancet, ha poi posto in evidenza come, determinati coloranti, assunti sia da soli, ma con maggior rischio, se in combinazione con il conservante benzoato di sodio, possano provocare, anche nella fascia di età compresa tra i 3 ed i 10 anni, alterazioni del comportamento, quali iperattività, perdita di concentrazione e altre gravi malattie.
Immediatamente il ministero per la salute britannico ha avviato una procedura per la messa al bando, entro il 2009, di tali coloranti.
Ciò che fa riflettere è, tuttavia, che i coloranti posti sotto accusa sono noti già da decenni per i loro effetti nocivi sulla salute umana.
Il colorante noto come E102, ovvero la tartrazina, è già da anni vietato negli Stati Uniti d’America, in quanto sospettato di provocare il cancro alla tiroide. Ma anche altri stati quali, Norvegia, Giappone, Australia, Austria, nel corso degli ultimi anni hanno bandito determinate sostanze, a seguito di nuove e più moderne, nonché efficaci, ricerche scientifiche, che hanno dimostrato la pericolosità per la salute umana di molti additivi, quali:
•    E102 (Tartrazina)
•    E104 (Giallo di crinolina )
•    E110 (Giallo arancio S)
•    E122 (Azorubina)
•    E123 (Amaranto)
•    E124 (Rosso cocciniglia A)
•    E127 (Eritrosina)
•    E129 (Rosso AC)
•    E131 (Blu patent V)
•    E151 (Nero Brillante BN)
•    E154 (Marrone FK)
•    E173 (Alluminio)
•    E174 (Argento)
•    E175 (Oro)
•    E210 (Acido benzoico)
•    E211 (Sali di acido benzoico)
•    E212 (Sali di acido benzoico)
•    E213 (Sali di acido benzoico)
•    E 220 (Anidride solforosa)
•    E221 (Sodio solfito)
•    E222 (Bisolfito di sodio)
•    E223 (Metabisolfito di sodio)
•    E224 (Metabisolfito di potassio)
•    E225 (Potassio solfitO)
•    E226 (Solfito di calcio)
•    E227 (Bisolfito di calcio)
•    E228 (Potassio solfito acido)
•    E237 (Sodium formate)
•    E239 (Esametilen tetramina)
•    E240 (Aldeide formica)
•    E249 (Nitrito di potassio)
•    E250 (Nitrito di sodio)
•    E251 (Nitrato di sodio)
•    E252 (Nitrato di potassio)
•    E320 (BHA Butil idrossi anisolo)
•    E321 (BHT Butil idrossi toluolo)
•    E338 (Acido ortofosforico)
•    E339a (Sodium dihydrogen orthophosphate)
•    E339b (Disodium hydrogen orthophosphate)
•    E339c (Trisodium orthophosphate)
•    E340a (Potassium orthophosphate)
•    E340b (Dipotassium hydrogen orthophosph.)
•    E340c (Tripotassium orthophosphate)
•    E341a (Calcium tetrahydrogen diorthophosp.)
•    E341b (Calcium hydrogen orthophosphate)
•    341c (Tricalcium diorthophosphate)
•    E363 (Succinic acid)
•    E385 (Caldium disodicum EDTA)
•    E420 (Sorbitolo)
•    E434 (Polysorbate 40)
•    E470 (Salt of fatty acids)
•    E474 (Sucroglycerides)
•    E483 (Stearly tartrate)
•    E491 (Sorbitan monos tarate)
•    E492 (Sorbitan tristearate)
•    E493 (Sorbitan monolaurate)
•    E494 (Sorbitan mono-oleate)
•    E495 (Sorbitan monopalmitate)
•    E513 (Sulphuric acid)
•    E524 (Sodium hydroxide)
•    E525 (Potassium hydroxide)
•    E527 (Ammonium hydroxide)
•    E528 (Magnesium hydroxide)
•    E530 (Magnesium oxide)
•    E540 (Dicalcium diphosphate)
•    E541 (Sodium aluminium phosphate.)
•    E544 (Calcium polyphosphates)
•    E545 (Ammonium polyphosphates)
•    E553a (Magnesium silicates)
•    E553b (Talco)
•    E 576 (Sodium gluconate)
•    E627 (Disodiumguanylate)
•    E631 (Disodium inopinate)
•    E635 (Sodium 5′ribonucleotide)
•    E905 (Paraffine)
•    E907 (Refined microcrystalline wax)
•    E927 (Azodicarbonamide)
•    E952 (Cyclamic acid)
L’utilizzo di questi additivi, è però, ad oggi, ammesso dalla vigente normativa comunitaria.
La presente normativa quindi, si prefigge di individuare gli additivi dannosi, o sospettati di essere tali, per la salute umana, vietandone l’utilizzo e la vendita, in relazione a tutti i prodotti alimentari, facendo cadere, quindi, la limitazione ai soli prodotti destinati ai bambini e ampliando la tutela anche agli adulti.
In particolare, l’art 1. esplicita le finalità della presente legge e delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione al contenuto della stessa.
L’art. 2 poi, fissa i criteri di cui il governo, nell’esercizio della delega, dovrà tener conto, indicando le sigle e i nomi delle sostanze da vietare ponendo, altresì, un divieto assoluto, non solo di utilizzo da parte dei produttori ma, anche, per i commercianti, di vendita di prodotti alimentari contenenti tali additivi.
La lettera c) dello stesso articolo 2 quindi pone l’ulteriore obbligo, per i produttori, di indicare in tutti gli alimenti, il codice, nonché il nome per esteso, della sostanza usata come colorante.
La lettera d) riconosce, anche in capo alle associazioni dei consumatori, il diritto ad agire a tutela degli stessi, attraverso lo strumento della c.d. class action.
La lettera e) prevede, infine, una sanzione penale di tre mesi di reclusione, ovvero un’ammenda fino a 206 euro, per i soggetti, produttori o commercianti, che violino gli obblighi scaturenti dalla presente normativa.
L’art. 3, concerne il parere delle commissioni competenti e, infine, l’art. 4 l’entrata in vigore della legge.

Art. 1
(Finalità- Delega al Governo)
1.    La presente legge è finalizzata a garantire un’efficace tutela dei consumatori dai rischi derivanti dall’utilizzazione di determinati additivi per alimenti.
2.    Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno più decreti legislativi recanti norme per la tutela della salute dei consumatori rispetto ai rischi connessi all’uso di additivi per alimenti destinati all’alimentazione umana.
Art. 2
(principi e criteri direttivi)
1.    I decreti legislativi di cui all’art.1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)    prevedere il divieto, in qualunque fase della produzione, in tutti i prodotti destinati all’alimentazione umana, degli additivi di cui all’allegato 1.
b)    prevedere il divieto di commercializzazione di qualunque cibo e/o bevanda, destinati all’alimentazione umana, contenente uno o più degli additivi di cui all’allegato 1)
c)    sancire, in capo ai produttori, l’obbligo di riportare in etichetta, accanto il codice,anche il nome della sostanza impiegata;
d)    riconoscere,anche in capo alle associazioni dei consumatori, la titolarità ad agire per il risarcimento del danno alla salute derivato dall’uso delle sostanze di cui alla precedente lettera a);
e)    prevedere che le violazioni dei divieti ed obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), siano sanzionati, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’Arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
Art. 3
(pareri delle commissioni)
1.    Gli schemi di decreto legislativo di cui all’art. 1, sono trasmessi alle Camere almeno 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari compenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione i decreti sono emanati anche in assenza del parere.
Art. 4
(entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

————————————————————————————-

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1209
¯

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

SCILIPOTI, LEOLUCA ORLANDO, RAZZI, MISITI, FAVIA, BARBATO, PALAGIANO, DI GIUSEPPE, ZAZZERA, MONAI, PALADINI, CIMADORO, ROTA, PIFFARI, MESSINA, VANNUCCI

Norme per la tutela dei consumatori particolarmente vulnerabili, rispetto ai rischi connessi con l’uso di contenitori di plastica per alimenti

Presentata il 29 maggio 2008

Onorevoli Colleghi! – Recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato i gravi rischi per la salute derivanti dall’uso di imballaggi e contenitori di plastica per alimenti o, bevande.
Il materiale plastico utilizzato in tali oggetti contiene, infatti, sostanze organiche come il cloruro di polivinile e altre sostanze quali i bifenili policlorati, i ftalati eccetera, suscettibili di arrecare gravi danni alla salute dei consumatori.
Infatti, come le ricerche condotte dall’Istituto oncologico di Bologna hanno potuto dimostrare sin dal 1971, il monocloruro di vinile è una sostanza cancerogena, suscettibile quindi di favorire l’insorgenza di patologie tumorali nei soggetti che con essa vengono a contatto. Inoltre, l’uso del materiale plastico in contenitori o imballaggi di cibi o bevande determina il rilascio di ftalati in conseguenza del contatto della plastica con grassi – animali o vegetali – o con sostanze alcoliche contenuti negli alimenti o bevande posti all’interno dei suddetti imballaggi.
Gli ftalati così rilasciati e trasmessi al consumatore si concentrano nel tessuto adiposo, attraverso un processo noto come «bioaccumulo». Tale processo ha ripercussioni di assoluta gravità sul sistema immunitario e riproduttivo dei soggetti, e in particolare di coloro che, come i bambini o gli ammalati, versano in condizioni di salute particolarmente vulnerabili.
Gli effetti pregiudizievoli di tale processo di bioaccumulo e dello stesso rilascio degli ftalati nell’organismo umano sono, inoltre, aggravati dalla concentrazione dei suddetti composti chimici, che è direttamente proporzionale alle temperature raggiunte dalla sostanza alimentare contenuta negli imballaggi in questione. La maggiore concentrazione di tali sostanze nocive, rilasciate nell’organismo umano dalla plastica, determina quindi il rischio di accelerare i processi legati allo sviluppo puberale, nonché l’insorgenza di patologie tumorali. È pertanto evidente come sia assolutamente necessario tutelare i consumatori da tali gravi pericoli per la salute, proteggendo in particolare i soggetti quali bambini o ammalati che, per le condizioni in cui versano, sono maggiormente esposti ai rischi connessi all’uso della plastica in imballaggi o contenitori di alimenti.
Inoltre, è importante sottolineare come l’uso della plastica, soprattutto, ma non solo, nel settore alimentare, determini gravi rischi per la salute ambientale, con particolare riferimento alla fase dello smaltimento dei rifiuti e alla possibilità per la plastica di subire un processo di integrale biodegradazione.
Da quanto sin qui considerato scaturisce, quindi, l’esigenza di promuovere, a livello pubblico, una maggiore consapevolezza dei rischi connessi all’uso della plastica nel settore alimentare, al fine di prevenire in primo luogo i pericoli per la salute individuale derivanti dai processi di bioaccumulo nell’organismo umano, delle sostanze nocive rilasciate dalla plastica.
In secondo luogo, è necessario promuovere nella società campagne di sensibilizzazione rispetto ai rischi derivanti alla salubrità ambientale dalla diffusione di rifiuti in materiale plastico, favorendo il ricorso a materiale completamente biodegradabile, che possa essere riciclato e smaltito, così da non danneggiare l’ambiente.
Tali obiettivi sono, del resto, oggetto di attenzione da parte non solo della comunità scientifica internazionale, ma anche delle istituzioni europee, che più volte hanno adottato normative volte a tutelare i consumatori, la loro salute e ad un tempo la salubrità ambientale, rispetto ai rischi derivanti dall’uso della plastica, soprattutto, ma non solo, nel settore alimentare.
A tale fine, la presente proposta di legge introduce norme di assoluto rilievo per la tutela dei consumatori (e in particolare dei soggetti particolarmente vulnerabili) rispetto ai rischi derivanti dall’uso della plastica nel settore alimentare, nonché per la difesa della salubrità ambientale dai pericoli connessi allo smaltimento dei rifiuti in materiale plastico.
In particolare l’articolo 1 delega il Governo ad adottare, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori particolarmente vulnerabili rispetto ai rischi connessi all’uso di contenitori di plastica per alimenti, per l’informazione e la prevenzione di tali rischi, nonché per la tutela della salubrità ambientale rispetto allo smaltimento dei rifiuti e per la promozione dell’uso di materiali completamente biodegradabili.
L’articolo 2 reca i princìpi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega legislativa. I decreti legislativi in questione dovranno prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione ed uso, nelle mense scolastiche e ospedaliere, di imballaggi o contenitori per alimenti o per bevande, in materiale plastico contenente cloruro di polivinile, bifenili policlorati ftalati o altri materiali simili; il divieto di uso, in mense scolastiche, aziendali od ospedaliere, di stoviglie o contenitori in materiale plastico aventi le medesime caratteristiche; l’obbligo di uso, in sostituzione di tale materiale, di sostanze completamente biodegradabili, nonché il dovere, in capo ai produttori, di riportare sulle confezioni dei prodotti alimentari avvertenze particolari in ordine ai rischi per la salute connessi alla presenza di materiale plastico in imballaggi o contenitori di alimenti o di bevande.
I medesimi decreti legislativi dovranno, poi, sancire che le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dai medesimi decreti siano sanzionate, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. Tali sanzioni corrispondono, infatti, a quelle previste dall’articolo 650 del codice penale, che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e che sottende un illecito il cui disvalore penale è assimilabile a quello legato alla violazione degli obblighi e dei divieti in questione.
I decreti legislativi di cui all’articolo 1 dovranno inoltre prevedere le modalità di realizzazione, d’intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali, di campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, rispetto ai rischi derivanti alla salute dall’uso della plastica nel settore alimentare, nonché ai pericoli per la salubrità ambientale legati allo smaltimento dei rifiuti, promuovendo altresì l’uso di materiali completamente biodegradabili, i soli davvero compatibili con le esigenze di tutela dell’ambiente rispetto alla diffusione e al progressivo accumulo di rifiuti.
L’articolo 3 prevede, come da prassi consolidata, l’obbligo del Governo di trasmettere gli schemi dei decreti legislativi in questione alle Camere per l’espressione del relativo parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di garantire il controllo degli organi direttamente rappresentativi della sovranità popolare, in ordine al rispetto dei principi e dei criteri direttivi enunciati nell’esercizio della delega da parte del Governo.
L’importanza sociale e politica delle norme contenute nella presente proposta di legge induce ad auspicarne la tempestiva approvazione, nella consapevolezza della rilevanza che tali disposizioni rivestono al fine di tutelare la salute dei cittadini e la salubrità ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.
(Finalità. Delega al Governo).

1. La presente legge è finalizzata a garantire un’efficace tutela dei consumatori dai rischi derivanti dall’utilizzazione di contenitori di plastica per alimenti.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori particolarmente vulnerabili, rispetto ai rischi connessi all’uso di contenitori di plastica per alimenti, per l’informazione e per la prevenzione di tali rischi, nonché per la tutela della salubrità ambientale rispetto allo smaltimento dei rifiuti e per la promozione dell’uso di materiali completamente biodegradabili.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione e uso, nelle mense scolastiche od ospedaliere, di imballaggi o contenitori per alimenti o bevande, in materiale plastico contenente cloruro di polivinile, bifenili policlorati, ftalati od altri materiali simili;

b) prevedere il divieto di uso, nelle mense scolastiche, aziendali od ospedaliere, di stoviglie o contenitori in materiale plastico contenente cloruro di polivinile, bifenili policlorati, ftalati o altri materiali simili;

c) stabilire l’obbligo di uso, nelle ipotesi e ai fini di cui alle lettere a) e b), di materiale assolutamente non nocivo alla salute, quale ceramica o vetro, in sostituzione del materiale plastico;

d) sancire, in capo ai produttori, l’obbligo di riportare sulle confezioni dei prodotti alimentari avvertenze particolari in ordine ai rischi per la salute connessi alla presenza di materiale plastico in imballaggi: o contenitori di alimenti o bevande;

e) prevedere che le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui alle lettere a), b), c) e d) siano sanzionate, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro;

f) prevedere interventi di informazione in ordine ai rischi per la salute connessi all’uso di contenitori o imballaggi per alimenti in materiale plastico, nonché campagne di sensibilizzazione alla tutela della salubrità ambientale rispetto allo smaltimento dei rifiuti e interventi volti a promuovere l’uso di materiali completamente biodegradabili, non nocivi per la salute.

2. Gli interventi e la campagne di cui al comma 1, lettera f), sono realizzati d’intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali.

Art. 3.
(Pareri delle Commissioni parlamentari).

1. Gli schemi di decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data dell’assegnazione.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

————————————————————————————–

Roma, 06/09/2008

Care amiche, cari amici,

Vi scrivo queste poche righe con lo scopo di sensibilizzarVi ad una battaglia in nome della vita e della salute, nell’interesse di tutti i cittadini.

Nell’esercizio delle mie funzioni di Parlamentare della XVI legislatura, ho indirizzato la mia attività di deputato verso temi che da sempre hanno contraddistinto le mie battaglie.

È infatti da innumerevoli anni che porto avanti la mia attività di sensibilizzazione sui temi della difesa della vita, contro la società del lucro e del guadagno ad ogni costo, a scapito della salute umana, attraverso conferenze in giro per l’Italia ed il mondo.

Sulla base di questa mia precedente esperienza, durante questi primi mesi di attività parlamentare, ho già presentato due proposte di legge, nonché diverse interrogazioni al Ministro della Sanità, in materia di tutela della salute dei consumatori.

È quindi in continuazione di questo mio impegno a favore della vita, che ho elaborato e depositato una prima proposta di legge, la n.° 1209, in materia di “Norme per la tutela dei consumatori particolarmente vulnerabili, rispetto ai rischi connessi con l’uso di contenitori di plastica per alimenti”, ed una seconda, la n.° 1473, “Delega al Governo per nuove norme in materia di utilizzo e commercializzazione di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinate all’alimentazione umana”.

Il mio desiderio è adesso quello di far uscire queste proposte di legge dalle camere del Palazzo per coinvolgere la gente comune, affinché tutti i cittadini possano conoscerle e condividerne il contenuto, sposando così la mia battaglia ed il mio impegno, nell’interesse della collettività e contro la società del profitto ad ogni costo, anche a danno della salute.

Per far questo, ho però bisogno dell’aiuto di tutti Voi.

Vi prego quindi di diffondere il più possibile la presente presso amici, conoscenti e colleghi, pregandoli di fare altrettanto. È importante che tali attività abbiano la massima diffusione.

Dal canto mio, resto a completa disposizione di quanti vorranno incontrarmi, organizzando incontri e dibattiti sul tema dei due progetti di legge che, per maggiore conoscenza, allego.

Vogliate gradire i miei più sinceri ringraziamenti per l’attenzione e l’aiuto, ed i miei più cordiali saluti.

On. Domenico Scilipoti

————————————————————————————–

Una Risposta

Lascia un commento